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Ordinanza — n. 33273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-acquittal under Art. 129 CPP post-Law 103/2017 amendment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds cited were not permitted under current law. The appellant argued for non-acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court noted that Law 103/2017 amended Article 448 to restrict appeals to specific statutory violations. Consequently, the court rejected the claim for missing non-acquittal verification and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: After the legislative amendment of June 23, 2017, no cassation appeal against a sentencing decision is admissible if it alleges a violation of law regarding the failure to verify non-acquittal grounds under Article 129, as this ground is not among the exhaustive exceptions listed in the new provision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non acquittal grounds Article 129 Criminal Procedure Code Law 103/2017 amendment Article 448 paragraph 2-bis procedural de plano rejection sentencing application appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod.
Law 23 giugno 2017 n. 103
art. 129 cod. proc. pen
il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01
Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01
(Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLETTI WLADIMIRO nato a ROMA il 20/09/1989 avverso la sentenza del 03/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carletti Wladimiro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01), ovvero le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07/2024 Il Consigliere est nsor