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Ordinanza — n. 33271/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33271/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO ALLE nato il 07/08/1981 avverso la sentenza del 16/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; therittd:225:51;t5E11:321, d4g,i44" visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lo Alle; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Parole chiave

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esame di cassazione violazione delle forme sostanziali ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO ALLE nato il 07/08/1981 avverso la sentenza del 16/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; therittd:225:51;t5E11:321, d4g,i44" visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lo Alle; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01), ovvero le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07/2024 4 Il 55n sigliere este 011 Il Presid 6 Enrico Galluc Emilia Ann o (1/1x./CO