Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds under Art. 448 CP and generic censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted under the current procedural code. The appellant challenged a sentencing decision regarding drug possession, arguing for acquittal under Art. 129 and a different legal qualification for the crime. The court rejected these arguments, noting that post-2017 reforms limit appeals to specific statutory violations and require manifest error for legal requalification, which was absent given the large quantity of drugs involved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 81, cod. pen.: Appeals against sentencing applications are inadmissible if they cite non-authorized grounds or generic censure, and legal requalification appeals require manifest error incompatible with the charge.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility de plano applicable penalty on request manifest error legal qualification drug possession quantity procedural code limitations sostanze soggette a restrizione reato grave di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
279761 - 01), ovvero le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez.
art. 129 cod. proc. pen
il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio
(Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c. Paolino
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUMI MAROUANE nato il 09/08/1990 avverso la sentenza del 17/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; tetirSTrit visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Soumi Marouane; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancata riqualificazione del fatto in detenzione per uso personale, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2- bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01), ovvero le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01). Ritenuto, altresì, che anche il secondo motivo - peraltro declinato in termini del tutto generici - è inammissibile. Invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg.

C. Paolino, Rv. 281116 - 01); nella specie il reato a carico del ricorrente concerne la detenzione di oltre 4.800 grammi lordi di hashish, dai quali erano ricavabili 56.581 dosi, manifestamente incompatibile con il dedotto uso personale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07/2024 64 I l 1 si