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Ordinanza — n. 33269/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper complaints on sentencing proportionality under Articles 133 and 133 bis of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33269/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nuredini Mirion inadmissible de plano. The appellant argued that the sentencing violated Articles 133 and 133 bis of the Penal Code regarding proportionality. The court ruled that post-2017 legislative amendments prohibit cassation appeals based on proportionality complaints or sentencing increases, reserving such issues for trial courts.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 133, 133 bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern only the proportionality of the sentence or the application of sentencing increases, as these matters fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing proportionality Article 133 Penal Code Article 448 c.p.p. de plano inadmissibility revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod.
Art. 133 c.p.
Art. 133 bis c.p.
Art. 81, comma 2, c.p.
276509 - 01), così come sono ugualmente inammissibili le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod.
art. 448 cod. proc. pen
103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. Bonfiglio
Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio
(Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUREDINI MIRION nato il 02/02/1990 avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; 'd:12221.5eftt4e-4€74:2d23331211 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nuredini Mirion; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato rispetto degli artt. 133 e 133 bis cod. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c.

Bonfiglio, Rv. 276509 - 01), così come sono ugualmente inammissibili le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07/2024 (. Ili sigliere este