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Ordinanza — n. 33268/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the accused instead of a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused, Talel Namouchi, violating the mandatory requirement for defense lawyers. The court noted that post-2017 reforms prohibit personal filing of cassation appeals, rendering any lawyer's authentication of the signature legally irrelevant. Consequently, the appeal was rejected de plano without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 39 disp. att. c.p.p.: Following the 2017 reform, cassation appeals must be signed by registered defense lawyers; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible regardless of lawyer authentication.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal submission by accused mandatory defense lawyer signature de plano rejection procedure criminal procedure reform 2017 allegazioni insufficientemente motivate ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAMOUCHI TALEL CUI 0423E3P nato a ACIREALE il 24/04/1992 avverso la sentenza del 14/05/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; LbattetwEni2±1213Eti===23:= visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Namouchi Talel; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Namouchi Talel. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07