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Ordinanza — n. 33267/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of legal qualification grounds during settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the defendant waived the legal qualification grounds during the appellate settlement. The defendant had previously renounced the appeal regarding the requalification of facts under Article 73 of the Sexual Offenses Code to agree on a reduced sentence. Consequently, the court held that such a waiver creates preclusive effects on the entire proceedings, including the finality of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The waiver of appeal grounds regarding legal qualification during a settlement agreement creates preclusive effects that bar subsequent challenges on those grounds in the Court of Cassation.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds settlement agreement legal qualification preclusive effect simplified procedure sexual offenses code inadmissibility concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73 comma 5 TU Stup
pen., l'imputato ha proposto ricorso eccependo l'errata qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del TU Stup.;
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMITI ANTONIO nato a BARI il 24/12/1988 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; I e - k«, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da Palermiti Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., l'imputato ha proposto ricorso eccependo l'errata qualificazione giuridica del fatto, da inquadrarsi ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del TU Stup.;

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato al motivo di appello relativo a tale riqualificazione, concordando con il PG una riduzione della pena nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 10.000 di multa). Considerato che all'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in d