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Ordinanza — n. 33266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of appeal grounds regarding sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Samuel D'Amico's appeal inadmissible under simplified procedure because he had previously waived specific appeal grounds. Although the defendant argued the trial court failed to apply generic mitigating circumstances fully, he had already renounced most appeal reasons, retaining only the request for sentence reduction which was settled by the appellate court's agreement with the prosecution. The court ruled that such a waiver creates preclusive effects on the entire proceedings, including the finality of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A waiver of appeal grounds regarding responsibility and guilt, even if the defendant later requests sentence reduction, precludes the cassation court from reviewing the legality of the second-instance judgment on those matters.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds preclusive effect on cassation generic mitigating circumstances simplified procedure inadmissibility sentence reduction agreement attenuazione della pena alleggerimento della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
d-ito il visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D'Amico Samuel; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
d-ito il visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D'Amico Samuel; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SAMUEL nato a CATANIA il 04/09/2003 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; ~tte,e!t==1:1a1=1235- . d-ito il visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D'Amico Samuel; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante applicato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in d