Ordinanza — n. 33265/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINGI BIAGIO nato a FOGGIA il 26/12/1985 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; 4~6444i4,49£1e 4-2,7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da Scaringi Biagio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., l'imputato ha proposto ricorso eccependo la violazione dell'art. 133 cod. pen. e l'intervenuta prescrizione del reato, precedente alla pronuncia della sentenza impugnata, a seguito della "esclusione implicita" della ritenuta recidiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 33265/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARINGI BIAGIO nato a FOGGIA il 26/12/1985 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; 4~6444i4,49£1e 4-2,7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da Scaringi Biagio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., l'imputato ha proposto ricorso eccependo la violazione dell'art. 133 cod. pen. e l'intervenuta prescrizione del reato, precedente alla pronuncia della sentenza impugnata, a seguito della "esclusione implicita" della ritenuta recidiva;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello (compreso quello con il quale si era doluto del riconoscimento della recidiva) ad eccezione del motivo relativo alla riduzione della pena; pena che, d'accordo con il PG, è stata indicata nel "concordato in appello" nella misura po irrogata dalla Corte di appello (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa). Rilevato altresì che il reato non era prescritto alla data dell'emissione delle sentenza di appello; per un verso, la Corte territoriale non ha escluso la recidiva specifica contestata, ma ha solo confermato il giudizio operato dal Tribunale, ex art. 69 cod. pen., di equivalenza tra le attenuanti generiche e la predetta aggravante, giudizio che non incide sui tempi di prescrizione (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); per altro verso, trattandosi di reato commesso il 23 novembre 2016, anche a non voler considerare l'aumento di pena correlato alla recidiva specifica, esso alla data della sentenza di appello (16 giugno 2023) non era comunque prescritto.Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci