Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUKI EL ABBASSI MOHAMED nato il 21/04/1999 avverso la sentenza del 22/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; d "zi~~- Isi t 1.1 Migri ME kUr±2±,0215=2 h visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Marzouki El Abbassi Mohamed; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata qualificazione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TU Stup., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 33263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 TU Stup., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico qualificato di stupefacenti abuso di sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti tossicodipendenza mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUKI EL ABBASSI MOHAMED nato il 21/04/1999 avverso la sentenza del 22/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; d "zi~~- Isi t 1.1 Migri ME kUr±2±,0215=2 h visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Marzouki El Abbassi Mohamed; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata qualificazione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 TU Stup., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata (l'imputazione concerne 1.772 gr. di cocaina, 991 gr. di eroina e 521 gr. di hashish), risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07/2024 nsigli