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Ordinanza — n. 33262/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33262/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33262/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTELLANO SANDRINO (CUI 054RP70) nato a POZZUOLI il 01/04/1996 GRIECO GIOVANNI (CUI 03DMBL8) nato a POZZUOLI il 20/06/1970 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; NU;ésenbte-Itefreltiisio41-~€ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da Castellano Sandrino e Grieco Giovanni; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., gli imputati hanno proposto ricorso eccependo l'omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione alleggerimento della pena concorso materiale di reati remissione della pena concordato stragiudiziale esclusione dal consorzio

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTELLANO SANDRINO (CUI 054RP70) nato a POZZUOLI il 01/04/1996 GRIECO GIOVANNI (CUI 03DMBL8) nato a POZZUOLI il 20/06/1970 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; NU;ésenbte-Itefreltiisio41-~€ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da Castellano Sandrino e Grieco Giovanni; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., gli imputati hanno proposto ricorso eccependo l'omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi alla riduzione delle pene; pene che, d'accordo con il PG, sono state indicate nei "concordati in appello" nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 5.400 di multa per Castellano; anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 31.000 di multa per Grieco). Considerato che all'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in