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Ordinanza — n. 33261/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33261/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33261/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERVICATO ALESSANDRO (CUI 05IYF8B) nato a CASERTA il 12/02/1975 MASI DANIELE (CUI 04R8SFH) nato a ACERRA il 11/01/1999 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; dEt=M:M]:MI:WZIM=1E=. ~k‘a~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Bervicato Alessandro e Masi Daniele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i ricorsi — con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto gli imputati dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per l'omessa motivazione in ordine agli aumenti operati per la continuazione a carico di Masi - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33261/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze stupefacenti allegazioni d'asilo contraddittorie revoca della sospensione condizionale alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
~k‘a~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Bervicato Alessandro e Masi Daniele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i ricorsi — con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BERVICATO ALESSANDRO (CUI 05IYF8B) nato a CASERTA il 12/02/1975 MASI DANIELE (CUI 04R8SFH) nato a ACERRA il 11/01/1999 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; dEt=M:M]:MI:WZIM=1E=. ~k‘a~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Bervicato Alessandro e Masi Daniele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i ricorsi — con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante prosciolto gli imputati dal reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per l'omessa motivazione in ordine agli aumenti operati per la continuazione a carico di Masi - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa ciascuno). Considerato che all'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in