Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds cited were legally impermissible. The appellant challenged the sentencing under Article 73 of the Sex Offenders Law, arguing for a different outcome than the plea agreement. The court ruled that the lower court correctly applied the law by noting the plea bargain exempts the prosecution from the burden of proof and requires only a brief factual description.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73 TU Stup. The appeal is inadmissible de plano when the grounds are legally impermissible, and in plea bargain proceedings, the agreement exempts the prosecution from the burden of proof, requiring only a succinct factual description and legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EQUATORE ANTONIO nato a NAPOLI il 29/08/1992 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; that-t-Ogerrtite-feyetreittstarvtzkti=PG Ltdito=i4-€1.if4afozze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Equatore Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, per difetto degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73 TU Stup. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata (il capo d'imputazione fa riferimento alla illecita detenzione di 166 gr. di hashish e di 2 gr. di marijuana, ritenuta integrare la fattispecie del comma 5 dell'art. 73 cit.), risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de