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Ordinanza — n. 33259/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33259/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33259/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO CARMELO nato a NAPOLI il 29/11/1984 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; detteMgPti.te-liégíhkiabidiÉU4 u.Q1-ito~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Leo Carmelo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante dichiarato la prescrizione del reato previa esclusione della ritenuta recidiva - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33259/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante dichiarato la prescrizione del reato previa esclusione della ritenuta recidiva - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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remissione della pena alleggerimento della pena adeguamento della pena revoca della sospensione condizionale mancato rinnovo del contratto ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEO CARMELO nato a NAPOLI il 29/11/1984 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; detteMgPti.te-liégíhkiabidiÉU4 u.Q1-ito~ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Leo Carmelo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante dichiarato la prescrizione del reato previa esclusione della ritenuta recidiva - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi nove e giorni dieci di reclusione). Peraltro, atteso che il reato è contestato come commesso nell'ottobre del 2018 esso, alla data di emissione della sentenza impugnata (28 marzo 2024), non era prescritto. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in dat