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Ordinanza — n. 33258/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Vacca Pasquale, personally signed the petition rather than having it signed by a qualified defense attorney. Under the 2017 procedural reform, criminal appeals must be signed by lawyers on the special register to establish a valid relationship with the appellate judge. Consequently, the court ruled that the personal signature rendered the act void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 39 disp. att. c.p.p.: Following the 2017 reform, criminal appeals must be signed by qualified defense attorneys; a personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible as it fails to establish the necessary procedural relationship with the court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature defect qualified defense attorney requirement special register lawyers procedural de plano declaration motivi di cassazione legittimazione a ricorrere difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
272885 - 01), risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
272885 - 01), risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA PASQUALE nato a NAPOLI il 28/09/1974 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; littititedagehasctarri-cte-I-F1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Vacca Pasquale; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato Vacca Pasquale. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01), risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

La causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11/07/2024 (4:Ilns