Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing proportionality rather than statutory penalty limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's arguments focused on the proportionality of the sentence rather than its legality. The appellant alleged violations of Articles 133 and 133 bis of the Penal Code regarding sentencing parameters, while the opposing party contended that such proportionality issues fall outside the scope of cassation review post-legislative reform. The court ruled that appeals cannot challenge the balance of circumstances or the measurement of reductions derived from statutory violations, as these are matters for the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 133, c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern only the proportionality of the penalty or the balance of circumstances, rather than the illegality of the sanction as a non-existent or excessive penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KAMALY ABDELATIF nato il 14/07/1997 avverso la sentenza del 15/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; .4,1111",-.•.•11~110.- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Kamaly Abdelatif; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato rispetto degli artt.133 e 133 bis cod. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c.
Bonfiglio, Rv. 276509 - 01), così come sono ugualmente inammissibili le censure in ordine agli aumenti di pena operati ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, PG c. Novaglio, Rv. 283943 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/07/2024 onsigliere stenso e