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Ordinanza — n. 33256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZOKRI BAATI (CUI 06WGAWO) nato il 01/08/2023 avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; =t1~11di ~11131kc" visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bozokri Baati; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, per difetto dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 33256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare boicottaggio ricusazione del pubblico ministero risoluzione del conflitto di competenza permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 27 Cost
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZOKRI BAATI (CUI 06WGAWO) nato il 01/08/2023 avverso la sentenza del 23/04/2024 del TRIBUNALE di BIELLAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; =t1~11di ~11131kc" visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bozokri Baati; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, per difetto dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite.

Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11/07/2024 Il onsiglie est ore Il