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Ordinanza — n. 33255/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33255/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33255/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASKAJ BLEDAR nato il 20/10/1990 MASKAJ DIONIS nato il 28/10/1998 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Maskaj Bledar e Maskaj Dionis; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante applicato ad entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, relativamente a Maskaj Bledar, per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla pena inflitta a titolo di continuazione - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33255/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Parole chiave

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attenuazione libera della pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia al diritto diritto di ottenere una decisione cancellazione dall'albo avvocati remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASKAJ BLEDAR nato il 20/10/1990 MASKAJ DIONIS nato il 28/10/1998 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Maskaj Bledar e Maskaj Dionis; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che i ricorsi - con i quali si eccepisce l'illegittimità della sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante applicato ad entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e, relativamente a Maskaj Bledar, per non avere la sentenza impugnata motivato in ordine alla pena inflitta a titolo di continuazione - devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che gli imputati hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 17.400 di multa per Maskaj Bledar e anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 16.980 di multa per Maskaj Dionis). Considerato che all'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in