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Ordinanza — n. 33254/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of defense rights during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared all appeals filed by six defendants inadmissible under simplified procedure. The defendants had previously waived specific grounds for appeal, including acquittal and sentencing reductions, in exchange for a plea agreement regarding their criminal responsibility. The court ruled that such waivers create preclusive effects on the entire legal process, barring any subsequent challenge to the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 530 cod. proc. pen.: Waiver of defense rights regarding criminal responsibility and acquittal during a plea agreement creates preclusive effects, rendering subsequent appeals on those grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of defense rights plea agreement preclusion inadmissible appeal criminal responsibility waiver simplified procedure acquittal waiver second instance judgment rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Di Leva Giovanni; Di Toro Benedetto; Sellitto Giuseppe; Sellitto Elvira; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 530 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 73 TU Stup.
Art. 62 bis cod. pen.
Nel caso di specie risulta che gli imputati ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione delle pene, rideterminate, d'accordo con il PG, previa concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Di Leva Giovanni; Di Toro Benedetto; Sellitto Giuseppe; Sellitto Elvira; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 62 bis cod. pen
Nel caso di specie risulta che gli imputati ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione delle pene, rideterminate, d'accordo con il PG, previa concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AZZOUZ ROBERTO nato a CELLOLE il 17/11/1994 DE FILIPPO ANTONIO nato a CAPUA il 20/05/1993 DI LEVA GIOVANNI nato a NAPOLI il 24/10/1982 DI TORO BENEDETTO nato a FORMIA il 05/07/1989 SELLITTO GIUSEPPE nato a FORMIA il 13/01/1991 SELLITTO ELVIRA nato a FORMIA il 29/03/1993 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; • - - • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da: Azzouz Roberto; De Filippo Antonio;

Di Leva Giovanni; Di Toro Benedetto; Sellitto Giuseppe; Sellitto Elvira; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., gli imputati hanno proposto ricorso per i seguenti motivi: Azzouz Roberto, per non averlo il giudicante assolto ai sensi degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen; Sellitto Elvira e De Filippo Antonio, per non avere la Corte di appello motivato in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Di Leva Giovanni, per non avere la sentenza impugnata motivato adeguatamente in merito agli aumenti di pena operati ex art. 81, per avere il medesimo provvedimento ritenuto a suo carico la recidiva, non applicando altresì la riduzione di pena per le attenuanti generiche, da giudicarsi prevalenti, nella massima estensione; Di Toro Benedetto, per non avere la Corte di appello assolto l'imputato, per non aver, comunque, applicato la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del TU Stup. e avere ritenuto la recidiva a carico dell'imputato; Sellitto Giuseppe, per non avere la Corte territoriale assolto l'imputato mancando la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua penale responsabilità;

Ritenuto che tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che gli imputati ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione delle pene, rideterminate, d'accordo con il PG, previa concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., nella misura poi irrogata dalla Corte di appello. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C