Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual error regarding new grounds transmission, ruling it inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for proposing alleged factual errors that did not exist. The applicant argued that new grounds should have been examined, but the court found the lower judgment correctly applied legal qualification rules connecting original and new grounds. Consequently, the court dismissed the request and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The extraordinary appeal for alleged factual error is inadmissible when the error stems from a legal qualification of facts correctly perceived, as such errors are structurally excluded from the remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.
U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441); Considerato, in particolare, che la sentenza del 22 novembre 2023 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato la questione della sussistenza del preteso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza del 22 novembre 2022 della Sesta Sezione Penale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del Bellocco, in relazione all'esame dei motivi nuovi proposti dal ricorrente; che, in particolare, la sentenza oggetto dell'odierno ricorso ha esaustivamente esaminato, senza incorrere in errori di omissione inquadrabili come errore di fatto, il tema devoluto dal Bellocco con l'impugnazione straordinaria poiché ha ritenuto, anche con riferimento ai capi A, E, H e K, che la inammissibilità dei motivi originari si trasmetteva anche ai motivi nuovi; che la sentenza impugnata ha compiuto una tipica operazione di qualificazione giuridica nella ricostruzione del rapporto tra motivi originari e motivi nuovi sulla scorta della nozione di "motivi nuovi" elaborata dalla giurisprudenza e ricostruita sulla scorta dell'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi; che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 lu