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Ordinanza — n. 33194/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to improper factual error claims and lack of procedural standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible without formalities under Article 625, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure. The applicants argued for a factual error regarding the inadmissibility of pre-trial statements and the application of Article 512 of the Penal Code, but the Court found these claims to be purely legal evaluations. Consequently, the Court ruled that the alleged factual error was non-existent and the appeals were structurally incompatible with the extraordinary remedy.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The extraordinary appeal for factual error is strictly limited to perceptual errors in reading internal acts and excludes claims based on legal assessments of facts correctly perceived by the Court.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error legal assessment inadmissibility perceptual error Code of Criminal Procedure Cassation Court testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc.
Art. 512, comma 2, cod. proc. pen.
256441); Considerato, in particolare, che la sentenza del 14 novembre 2013 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato le questioni inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e dell'erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 512, comma 2, cod.
Art. 512 cod. pen.
256441); Considerato, in particolare, che la sentenza del 14 novembre 2013 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato le questioni inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e dell'erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 512, comma 2, cod.
art. 512 cod. pen
256441); Considerato, in particolare, che la sentenza del 14 novembre 2013 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato le questioni inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e dell'erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 512, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri'
Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca
268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv.
Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore
259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv.
Sez. 2, n. 14 novembre 2013
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGNO MARIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 15/05/1982 MAGNO CARLO nato a CORIGLIANO CALABRO il 22/08/1964 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che i ricorsi, proposti con unico atto di impugnazione, sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; che, pertanto, trattandosi di procedimento da trattare senza formalità, non è previsto avviso alle parti ed è irrilevante la dichiarazione di astensione fatta pervenire dal difensore dei ricorrenti con comunicazione dell' 8 luglio 2024;

Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441); Considerato, in particolare, che la sentenza del 14 novembre 2013 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato le questioni inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e dell'erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 512, comma 2, cod. proc. pen. collegata al preteso volontario allontanamento del dichiarante e le ha ritenute infondate; che la sentenza impugnata ha compiuto un'operazione di esame delle condizioni di fatto, come evidenziate nelle sentenze di merito, che costituivano il presupposto di applicazione della disposizione di cui all'art. 512 cod. pen., secondo un'attività di inquadramento giuridico che non è censurabile come errore di fatto; che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11