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Ordinanza — n. 33191/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33191/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33191/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZIRI MAKREM nato il 21/12/1985 avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ucItto-H-dtfErrsere DE PLANO: AVVERSO 444 COD. PROC. PEN. R.G. 21525-2024 RIC. DZIRI MAKREM OSSERVA • Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33191/2024 — snpen · Corte di Cassazione: PROC. PEN. R.G. 21525-2024 RIC. DZIRI MAKREM OSSERVA • Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio procedura di ricusazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di revisione allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZIRI MAKREM nato il 21/12/1985 avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ucItto-H-dtfErrsere DE PLANO: AVVERSO 444 COD. PROC. PEN. R.G. 21525-2024 RIC. DZIRI MAKREM OSSERVA • Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/