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Ordinanza — n. 33190/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it, violating procedural rules requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Mouhid Khalid Cui inadmissible. The defendant personally signed the appeal document, which the court ruled violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed by a lawyer; direct filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature by defendant lawyer representation requirement Code of Criminal Procedure procedural defect dismissal oltraggio alla corte requisito della firma allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
MOUHID KHALID OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUHID KHALID CUI 035SVZR nato il 15/08/1981 avverso la sentenza del 29/05/2024 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; let e serU7-7fTrntcrsturri--elel-P€ udito-tl-ctiféTtsure DE PLANO: RIC. PERSONALE R.G. 21590-2024 RIC. MOUHID KHALID OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, a nulla rilevando al fine l'autentica di firma resa dal difensore.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/