Italian Court dismisses appeal against sentencing order for lack of statutory grounds, allowing only penalty increase arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for the specific type of judgment under review. While the appellant argued against the sentence, the court noted that the increase in penalty for continued offenses does not constitute an illegal penalty even if the judge failed to explicitly motivate the specific increase amount. Consequently, the court ruled that the judge's verification of the sentence against the parties' agreement sufficed to avoid illegality, rejecting the broader requirement for detailed motivation in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against sentencing orders are subject to strict admissibility rules where only specific grounds regarding the legality of the penalty increase are permitted, and the absence of detailed motivation on the increase amount does not render the sentence illegal if the final result aligns with the agreed terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNELLI COSIMO nato a LIZZANO il 02/01/1962 avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso proposto da Cosimo Rennelli avverso la sentenza indicata in epigrafe per i reati di cui all'art. 385 cod. pen. commessi il 23 dicembre 2021; il 12 agosto 2021; il 30 marzo 2021; il 12 aprile 2021 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
L'applicazione della pena in aumento per la continuazione tra reati, in relazione alle plurime condotte di evasione accertate in momenti diversi, non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è viceversa consentito) neppure nel caso in cui, come accaduto nel presente procedimento, il giudice non abbia motivato la misura dell'aumento, che, del resto, era stato indicato dalle parti nell'accordo, stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene.
Non rileva, attesa la tipologia della sentenza, la carenza di motivazione sulla misura dell'aumento di pena, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente, ai fini del descritto controllo di legalità che compete al giudice che questi abbia verificato la corrispondenza della pena all'accordo tra le parti escludendo che si versi in ipotesi di pena illegale. Non può, dunque, applicabile alla fattispecie di sentenza di applicazione pena il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), nella parte in cui prescrive l'obbligo di motivazione da parte del giudice, obbligo che è adeguatamente assolto, in relazione alla tipologia di sentenza, dalla enunciazione del risultato del controllo effettuato dal giudice;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio