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Ordinanza — n. 33187/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against probation sentences for failing to challenge sentencing criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible de plano. The defendants argued that the court violated sentencing criteria by imposing a specific reduced penalty under the probation regime. The court ruled that such challenges are not permissible in cassation proceedings for this type of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990: Appeals against probation sentences cannot challenge the determination of the penalty as it is not subject to cassation review.

Parole chiave

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probation sentence appeal cassation inadmissibility sentencing criteria violation reduced penalty regime de plano dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
309/1990, perché viola i criteri di determinazione di cui all'art. 133 cod. pen., pena che, invece, si sottrae a profili di illegalità in quanto corrispondente alla misura convenuta (pena base anni due e mesi tre di reclusione ed euro seimila di multa) ridotta per la scelta del rito;
Art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
art. 133 cod. pen
309/1990, perché viola i criteri di determinazione di cui all'art. 133 cod. pen., pena che, invece, si sottrae a profili di illegalità in quanto corrispondente alla misura convenuta (pena base anni due e mesi tre di reclusione ed euro seimila di multa) ridotta per la scelta del rito;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AIT ADDI ISMAIL nato il 07/06/1993 ELGTA OUSAMA nato il 04/06/2003 KATIRI AJOUB nato il 17/04/1998 avverso la sentenza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che i ricorsi proposti con comune atto di impugnazione da Ismail Alt Adidi, Ousama Elgta e Ajoub Katiri, avverso la sentenza di applicazione pena indicata in rubrica devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata non essendo deducibile con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione che, stando ai ricorrenti, inficia la determinazione della pena inflitta in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, perché viola i criteri di determinazione di cui all'art. 133 cod. pen., pena che, invece, si sottrae a profili di illegalità in quanto corrispondente alla misura convenuta (pena base anni due e mesi tre di reclusione ed euro seimila di multa) ridotta per la scelta del rito;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La Pr