Sentenza — n. 33186/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NANNA LEOPOLDO nato a BARI il 03/07/1972 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letre7Serrtit IrdiHM1-31112TISCr-e R.G. 21382/2024 DI NANNA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferenti al vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. - per essere carente l'elemento psicologico - e in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
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Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 21382/2024 DI NANNA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferenti al vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. - per essere carente l'elemento psicologico - e in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NANNA LEOPOLDO nato a BARI il 03/07/1972 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letre7Serrtit IrdiHM1-31112TISCr-e R.G. 21382/2024 DI NANNA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferenti al vizio di motivazione in relazione alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 322, comma 2, cod. pen. - per essere carente l'elemento psicologico - e in relazione all'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Ed invero, il motivo afferente all'elemento soggettivo non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata, dal momento che - analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) - la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Il motivo sull'omessa concessione della sospensione condizionale della pena risulta, inoltre, parimenti non proponibile avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno indicato al giudice la pena da applicare, che non risulta illegale nella sua formulazione, e che la sospensione condizionale era stata espressamente esclusa dal concordato, come risultante dagli atti (cfr. verbale udienza del 04/05/2023). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così