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Ordinanza — n. 33185/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because personally proposed by the accused under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appeal was personally proposed by the accused, a procedural defect that prevents the establishment of a valid right of appeal. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure to dismiss the case de plano.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal personally proposed by the accused is inadmissible because it lacks the requisite standing to initiate a valid right of appeal, requiring immediate de plano dismissal.

Parole chiave

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personal appeal by accused inadmissible appeal de plano dismissal standing to appeal Cassazione ordinanza ammissione all'avvocatura diritto a un difensore procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La causa originaria dell'inammissibilità non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KITIMBE DAUDI BAKARI nato il 05/10/1990 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; e c R.G. 21169/2024 KITIMBE OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché . proposto personalmente dall'imputato. La causa originaria dell'inammissibilità non consente l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e, stante la tipologia, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/