Criminal appeal dismissed de plano for inadmissible arguments regarding sentencing and responsibility incompatible with settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hashesh Andrea Mohamed inadmissible de plano. The appellant challenged the sentence's lack of motivation regarding responsibility and its alignment with the agreed penalty, arguing incompatibility with the settlement. The court rejected these grounds, ruling that the agreed penalty does not constitute an illegal excess beyond statutory limits or a surreptitious accumulation of punishments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 23, 65, 71 c.p.: An appeal challenging a sentence based on the lack of motivation regarding responsibility or the application of the agreed penalty is inadmissible if the penalty does not exceed statutory limits or constitute a surreptitious accumulation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASHESH ANDREA MOHAMED nato a ROMA il 20/10/1994 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso di HASHESH ANDREA MOHAMED avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., indicata in rubrica, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla mancanza di motivazione in punto di responsabilità e alla pena applicata nella misura corrispondente all'accordo delle parti, e, dunque, su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio.
La pena convenuta, infatti, non è inficiata da illegalità, nozione che va limitata ai casi in cui la pena ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato ovvero quando la misura di pena applicata si risolva, surrettiziamente, in un cumulo materiale di pene. Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll luglio 2024 SEZ;Z:'STETTi--