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Ordinanza — n. 33183/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33183/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ASSANE CUI 053C2GFZ nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 1.14it0 il ali-ensure- R.G. 20922/2024 DIOP OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferente al vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20922/2024 DIOP OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferente al vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali indennità di buonuscita principio di Cassis de Dijon annullamento del lodo arbitrale diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
20922/2024 DIOP OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP ASSANE CUI 053C2GFZ nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 1.14it0 il ali-ensure- R.G. 20922/2024 DIOP OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., afferente al vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, vieppiù quando la censura riguardi aspetti assorbiti dal concordato sanzionatorio, come nella specie.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il