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Ordinanza — n. 33182/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33182/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33182/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELILI GENTIAN (CUI 01N6NL2) nato a TIRANA( ALBANIA) il 17/03/1974 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; udtte-itchfeReerre OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33182/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò vale, a fortiori, quando il ricorso ha ad oggetto proprio il vizio di motivazione in punto di pena, sulla quale vi è stato accordo tra le parti laddove come nella specie la stessa risulti inficiata da illegalità, aspetto neppure prospettato dall'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali censure procedurali ritiro della querela penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revisione della sentenza penale ricorso straordinario per nullità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHELILI GENTIAN (CUI 01N6NL2) nato a TIRANA( ALBANIA) il 17/03/1974 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; udtte-itchfeReerre OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Ciò vale, a fortiori, quando il ricorso ha ad oggetto proprio il vizio di motivazione in punto di pena, sulla quale vi è stato accordo tra le parti laddove come nella specie la stessa risulti inficiata da illegalità, aspetto neppure prospettato dall'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Preside