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Sentenza — n. 33180/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33180/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIERCHIA ANGELO nato a NAPOLI il 19/08/1974 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO Ritenuto che il ricorso di Angelo Chierchia avverso l'ordinanza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33180/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, altresì, che è irrilevante che, per la natura personale dell'atto impugnatorio la sottoscrizione "per autentica" della firma del ricorrente ad opera del difensore, che non attribuisce al difensore stesso la titolarità dell'atto (Sez. 3, n., 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M.

Parole chiave

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requisito della firma autografa ricorso per cassazione atto privo di sottoscrizione censure procedurali diritto di ottenere una decisione legittimazione a ricorrere
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIERCHIA ANGELO nato a NAPOLI il 19/08/1974 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO Ritenuto che il ricorso di Angelo Chierchia avverso l'ordinanza indicata in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);

Ritenuto, altresì, che è irrilevante che, per la natura personale dell'atto impugnatorio la sottoscrizione "per autentica" della firma del ricorrente ad opera del difensore, che non attribuisce al difensore stesso la titolarità dell'atto (Sez. 3, n., 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 20