Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing application regarding responsibility or acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for challenging a sentencing application. The appellant attempted to contest the judgment based on alleged defects in the reasoning regarding criminal responsibility or the lack of verification for acquittal causes. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such appeals to specific statutory violations, excluding these arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing applications are inadmissible if based on alleged defects in the reasoning regarding criminal responsibility or the non-verification of acquittal causes, as the law strictly limits impugnability to the specific violations enumerated therein.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA GIANLUCA nato a CASSINO il 10/05/1988 avverso la sentenza del 17/05/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; on utItto-ii-cfpfeRscir-e. piv R.G. 20737/2024 MATTIA OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità o in relazione alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il