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Ordinanza — n. 33175/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33175/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33175/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES FARES 31-10NNY ALEXANDER nato il 26/08/1985 avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; lette7Lssiatirg i o ni_cle142.6.— u41-itaiLdifaasara v R.G. 20693/2024 LOPES OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33175/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20693/2024 LOPES OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Parole chiave

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motivi di cassazione espulsione nonostante gravi patologie inesigibile malgrado lesioni salute diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES FARES 31-10NNY ALEXANDER nato il 26/08/1985 avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; lette7Lssiatirg i o ni_cle142.6.— u41-itaiLdifaasara v R.G. 20693/2024 LOPES OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il