Ordinanza — n. 33174/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO AALESSANDRO nato a FOGGIA il 06/05/1986 MASTROPASQUA GIOVANNI LUIGI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/07/1974 avverso la sentenza del 15/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; uslito-u-sl.ifgasure )r) R.G. 20657/2024 BRUNO +1 OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss cpp in quanto afferenti al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profili evidentemente estranei a quelli assentiti dall'art 448 comma 2 bis cpp.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33174/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 20657/2024 BRUNO +1 OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss cpp in quanto afferenti al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profili evidentemente estranei a quelli assentiti dall'art 448 comma 2 bis cpp.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO AALESSANDRO nato a FOGGIA il 06/05/1986 MASTROPASQUA GIOVANNI LUIGI nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/07/1974 avverso la sentenza del 15/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; uslito-u-sl.ifgasure )r) R.G. 20657/2024 BRUNO +1 OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 e ss cpp in quanto afferenti al vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrenti e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profili evidentemente estranei a quelli assentiti dall'art 448 comma 2 bis cpp.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/0