Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33173/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attacking sentencing adequacy without separate grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant attempted to challenge the adequacy of the agreed-upon sanction under Article 444 of the Criminal Procedure Code, but the Court found this argument non-deducible. Consequently, the appeal was rejected because it lacked grounds distinct from those already accepted under Article 448, Paragraph 2, bis of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2 bis c.p.p.: An appeal challenging the adequacy of a concordated sanction is inadmissible if it does not present grounds distinct from those expressly accepted under Article 448, Paragraph 2, bis.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility concordated sanction adequacy Article 444 Criminal Procedure Code Article 448 Criminal Procedure Code de plano inadmissibility non-deducible grounds procedural costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 2 bis c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO VINCENZO nato a FOGGIA il 14/08/1995 avverso la sentenza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; a- • uti4e-i4-clitaascup R.G. 20654/2024 CAPOLONGO OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, .con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile perchè diretto a contrastare l'inadeguatezza della motivazione spesa sul trattamento sanzionatorio concordato tra le parti ex art 444 cpp senza, censura estranea ai profili di doglianza assentiti dall'art. 448 comma 2 bis cpp. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07