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Ordinanza — n. 33172/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33172/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33172/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MARIO nato a BARI il 18/03/2002 avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Ricci Mario impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33172/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Ricci Mario impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali prova insufficiente dell'aggravamento clinico immunità parziale motivi di cassazione ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Ricci Mario impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MARIO nato a BARI il 18/03/2002 avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Ricci Mario impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de piano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il