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Ordinanza — n. 33171/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Sammy Young Lopez's appeal against his plea bargain sentencing inadmissible de plano. The defense argued flaws in the application of criminal responsibility and legal qualification, but these grounds were not permitted under the 2017 procedural code amendments. The Court ruled that such challenges to plea bargain qualifications are only admissible if they are immediately obvious or result from a manifest error, neither of which was demonstrated.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing are inadmissible de plano unless based on the defendant's expressed will, legal qualification error, lack of correlation between request and judgment, or illegality of the penalty, and must meet strict thresholds for qualification errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible de plano legal qualification error procedural code 2017 manifest error standard gioventù sanzione disciplinare dell'avvocato divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sammy Young Lopez impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Genova con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sammy Young Lopez impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMMY YOUNG LOPEZ nato il 08/02/1998 avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; letteisentite4e-conclusioni del PG FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Sammy Young Lopez impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Genova con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto ad applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., responsabilità e qualificazione giuridica.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esiliano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressiOne della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv, 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos