Ordinanza — n. 33170/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLIERI MARIO nato a MASSAFRA il 30/03/1978 avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Buccolieri Mario impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Taranto con cui gli è stata applicata la pena ritenuta dì giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto a qualificazione giuridica.
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Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Buccolieri Mario impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Taranto con cui gli è stata applicata la pena ritenuta dì giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto a qualificazione giuridica.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCOLIERI MARIO nato a MASSAFRA il 30/03/1978 avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Buccolieri Mario impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Taranto con cui gli è stata applicata la pena ritenuta dì giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto a qualificazione giuridica.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ai codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ai difetto di correlazione tra la richiesta e !a sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano - come nel caso in esame - inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così