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Ordinanza — n. 33169/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under post-2017 procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grievances raised did not fall within the specific grounds permitted for challenging a sentencing order after the 2017 procedural code reforms. The appellant argued for an acquittal based on motivation defects, but the court noted that only issues regarding the defendant's will, legal qualification, correlation between request and judgment, or illegality of the penalty are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against sentencing orders must strictly adhere to the limited grounds for cassation established by Law 103/2017, excluding general claims of motivation defects or omitted acquittals unless they fall within the specific categories of the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural code 2017 reforms sentencing order challenges de plano rejection omitted acquittal grounds censure procedurali diritto di ottenere una decisione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Elmatouki Hicham impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Mantova con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascritti 2.
art. 129 cod. proc. pen.
La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Elmatouki Hicham impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMATOUKI HICHAM nato il 15/12/1980 avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lette sen e FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Elmatouki Hicham impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Mantova con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati ascritti 2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto da! ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuati e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso