Ordinanza — n. 33166/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a BARI il 15/03/1995 avverso la sentenza del 02/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lette/sentite le corrcrusionl del *PG FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Esposito Vincenzo impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce la genericità della contestazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33166/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Esposito Vincenzo impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce la genericità della contestazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a BARI il 15/03/1995 avverso la sentenza del 02/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; lette/sentite le corrcrusionl del *PG FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Esposito Vincenzo impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al reato ascritto 2. La difesa deduce la genericità della contestazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e al/Illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il