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Ordinanza — n. 33165/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under Law 103/2017 procedural code amendments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the defendant failed to cite grounds permitted by the amended procedural code. The defense argued for acquittal under Article 129, but the law restricts appeals to specific issues like legal qualification or penalty legality, none of which were raised. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The appeal against a judgment applying the penalty is inadmissible de plano if it does not address the statutory grounds for admissibility, such as the expression of the accused's will, legal qualification, or the legality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility de plano rejection procedural code amendments Law 103/2017 grounds for appeal motivi di cassazione ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Cavaliari Alceste impugna la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law n. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Cavaliari Alceste impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLARI ALCESTE nato a BARI il 21/08/1967 avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, Cavaliari Alceste impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai fatti di reato ascritti.

2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ai codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dai ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il