Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33164/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for alleging illegal penalty based on non-deducible recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it relied on arguments not permitted by law regarding the legality of the sentence. The appellant challenged the application of recidivism, which increased the penalty from a base of four years to three years and 13,500 euros, arguing the crime did not reflect heightened social danger. The court ruled that such challenges are inadmissible when they merely assert illegality without meeting strict statutory requirements for comparing heterogeneous circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 110 c.p.; Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990: An appeal challenging the legality of a penalty based on the application of recidivism is inadmissible if it fails to demonstrate that the penalty exceeds statutory limits or if it merely asserts illegality regarding discretionary merit evaluations.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal recidivism application illegal penalty de plano dismissal statutory limits recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 110 c.p.
in relazione al reato di cui all'art. 110 cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Art. 23 c.p.
Art. 65 c.p.
Art. 71 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 110 cod. pen
in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino Ciro
Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016
Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOS THIAGO HENRIQUE nato il 23/04/2001 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO Ritenuto che il ricorso di Thiago Henrique Santos, avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla illegalità della pena per erronea applicazione della recidiva e conseguente illegalità della pena.

All'imputato, a sua richiesta, è stata applicata la pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 13.500 di multa. Le parti, sulla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000 di multa, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva sono pervenute alla pena di anni quattro e mesi di reclusione ed euro 20.250 di multa poi ridotta, per la diminuente del rito, ala pena inflitta. Il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte si è allineata al calcolo della pena proposto dalle parti ma avrebbe, invece, dovuto rilevare, come dai motivi di appello, la insussistenza della recidiva perché in concreto il fatto per cui si procede non rivelava un più spiccato giudizio di pericolosità sociale.

E' evidente che il ricorso è proposto per motivi non deducibili perché meramente assertivi della illegalità della pena, vizio che non è prospettabile con riferimento a valutazioni di merito e di carattere ampiamente discrezionali rimesse alle parti, in funzione dell'accordo. La nozione di pena illegale è stata, infatti, precisamente delineata con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti- come nel caso in esame circostanze attenuanti generiche e recidiva - soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino Ciro, Rv. 283886), come, nel caso, denuncia il ricorrente, vizio che sarebbe sussistente in ipotesi di omessa motivazione sulla valutazione in concreto del giudizio di pericolosità sociale (cfr. Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Rv. 267685). Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11