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Ordinanza — n. 33163/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because grievances do not fall within permitted grounds for challenging sentencing requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's grievances regarding the lack of acquittal did not fit the statutory grounds for challenging a sentencing request. The defense argued for a violation of procedural rules, but the court noted that post-2017 reforms limit appeals to specific issues like the defendant's will or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448 c.p.p.; Appeals against sentencing requests are limited to specific grounds such as the defendant's will, legal qualification, and legality of the penalty, excluding general defects in reasoning or lack of acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing request procedural reform cassation grounds defendant's will court costs legal qualification motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Signorelli Stefano impugna la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 448 c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma cod, proc.
Law n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Signorelli Stefano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORELLI STEFANO nato a SERIATE il 05/04/1992 avverso la sentenza del 12/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Signorelli Stefano impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai fatti di reato ascritti.

2. La difesa deduce vizi di motivazione quanto a mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma cod, proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il