Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33160/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to cite admissible grounds under post-2017 procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33160/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the cited grievances did not fall within the limited grounds permitted after the 2017 procedural code reforms. The appellant argued against the application of the quantity aggravating circumstance, but the Court noted that only specific issues like the expression of the accused's will or legal qualification are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments must strictly adhere to the post-2017 statutory list of admissible grounds, excluding general complaints about sentencing severity or quantity aggravations unless they fall within the narrow exceptions regarding the accused's will or legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility de plano rejection procedural code 2017 quantity aggravating circumstance sentencing appeal grounds motivi di cassazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARAZZO MARTINA nato a ROMA il 24/01/1974 avverso la sentenza del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1, Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Paparazzo Martina impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, del Tribunale di Roma con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai fatti dì reato ascritti.

2. La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad aggravante della ingente quantità ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso