Sentenza — n. 33039/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 15 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 9 aprile) ha parzialmente accolto l'istanza di Bevilacqua Stefano annullando l'ordinanza genetica del Gip in relazione all'addebito di cui al capo 28 (detenzione abusiva in concorso di arma da fuoco, aggravata dalla "mafiosità"), confermandola in riferimento alla contestazione sub capo 55 (furto aggravato in concorso nell'abitazione dei genitori di un collaboratore di giustizia, anch'esso aggravato dalla circostanza ex art. 416 bis.1 cod. pen.), mantenendo nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33039/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce, da un lato, la mancanza della necessaria gravità indiziaria, relativa alla individuazione del Bevilacqua come uno degli autori del furto, residuo addebito a suo carico, e, dall'altro lato, l'inesistenza di concrete esigenze cautelari o, comunque, la sufficienza di una misura meno afflittiva, tenuto anche conto che prima dell'emissione dell'ordinanza che lo ha condotto in carcere l'indagato si trovava agli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi presso il Ser.D e il CSM per intraprendere un percorso terapeutico, da lui regolarmente seguito.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bevilacqua Stefano, nato a Reggio Calabria il 26/12/1987 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14/03/2024 visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria depositate dal difensore dell'indagato, Avvocato Alessio Spadafora, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza del 15 marzo 2024 (motivazione depositata il successivo 9 aprile) ha parzialmente accolto l'istanza di Bevilacqua Stefano annullando l'ordinanza genetica del Gip in relazione all'addebito di cui al capo 28 (detenzione abusiva in concorso di arma da fuoco, aggravata dalla "mafiosità"), confermandola in riferimento alla contestazione sub capo 55 (furto aggravato in concorso nell'abitazione dei genitori di un collaboratore di giustizia, anch'esso aggravato dalla circostanza ex art. 416 bis.1 cod. pen.), mantenendo nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce, da un lato, la mancanza della necessaria gravità indiziaria, relativa alla individuazione del Bevilacqua come uno degli autori del furto, residuo addebito a suo carico, e, dall'altro lato, l'inesistenza di concrete esigenze cautelari o, comunque, la sufficienza di una misura meno afflittiva, tenuto anche conto che prima dell'emissione dell'ordinanza che lo ha condotto in carcere l'indagato si trovava agli arresti domiciliari con autorizzazione a recarsi presso il Ser.D e il CSM per intraprendere un percorso terapeutico, da lui regolarmente seguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, in riferimento al pregiudiziale profilo relativo alla sussistenza della gravità indiziaria, fondato.
2. Invero, il provvedimento impugnato dà atto che l'unico elemento indiziario a carico di Bevilacqua Stefano in ordine alla partecipazione al furto presso l'abitazione dei genitori di un collaboratore di giustizia, in relazione al quale è stata contestata l'aggravante della mafiosità (residuo addebito provvisorio per il quale è applicata la misura custodiale), è rappresentato dal contenuto di una intercettazione (a mezzo troyan installato sul cellulare di tale Felicetta Gennaro). xy 2 2.1. Nel corso di tale conversazione, intercorsa tra il predetto Felicetta e un soggetto, indicato come l'indagato, si è fatto riferimento alle modalità di commissione del fatto, di cui si è verificata la conformità rispetto alla effettiva dinamica del furto (ordinanza impugnata, pag. 4).
A fronte della contestazione difensiva che ha opinato che tale soggetto non è Bevilacqua Stefano, il Tribunale del riesame motiva in questi termini: "Quanto alla identificazione del ricorrente quale loquente delle conversazioni intercettate, come indicato nella annotazione richiamata dalla mozione cautelare, vi è il riconoscimento vocale dell'appuntato dei CC Laera (risalendo l'identificazione vocale ad un periodo di codetenzione con Comito Mario presso il carcere di Catanzaro dal 9.4.2007 al 4.6.2007)". 2.2. Come giustamente osservato dal PG presso questa Corte «L'affermazione risulta apodittica poiché non spiega compiutamente in cosa consista detta identificazione vocale, né come sia stata effettuata ai fini di verificarne l'attendibilità.
Né la parte della richiesta di misura cautelare, definita dal Tribunale di interesse e riportata di seguito all'anzidetta affermazione [pag. 4 dell'ordinanza impugnata], contiene alcun riferimento all'identificazione vocale effettuata dai Carabinieri».
3. Da ciò deriva la manifesta illogicità della motivazione riferita alla piattaforma indiziaria, che impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del riesame. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp