Italian Court dismisses appeal against mafia association conviction, upholding custodial bail based on stable organizational integration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Rosario Saccio's appeal against a bail order confirming his custodial detention for mafia association charges. Saccio argued he was merely a driver for a single associate in 2016 without associative intent, while the prosecution emphasized his stable, functional role within the Vicari family's logistics and security apparatus. The court ruled that his continuous availability, knowledge of criminal dynamics, and trusted position satisfied the legal standard for participation in a mafia-type association, warranting the bail measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis c.p.; Art. 378 c.p.: In mafia association cases, participation is established by stable and organic penetration into the organizational fabric, implying a dynamic functional role rather than mere status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Saccio Rosario, nato a Vicari il 06/07/1968 avverso la ordinanza del 22/03/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 26 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Rosario Saccio con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Vicari svolgendo il ruolo di autista e guardaspalle di Carmelo Umina e del padre Ignazio Saccio, contribuendo stabilmente a formare il dispositivo logistico, insieme ad altri sodali, rivolto alla protezione del medesimo Carmelo Umina così garantendogli la sicurezza degli spostamenti e la continuità degli incontri associativi.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Saccio deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e violazione dell'art. 378 cod. pen. in relazione alla qualificazione giuridica della condotta del ricorrente, limitatosi a svolgere le mansioni di autista per pochi mesi nell'anno 2016 in favore del singolo associato e per un suo interesse particolare, senza alcuna adesione associativa per un fine illecito proprio. Cosicché la condotta andrebbe qualificata ai sensi dell'ad. 378 cod. pen. in mancanza di spiegazione in ordine al contributo associativo del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il continuo monitoraggio del ricorrente ha lasciato nel risalente 2016 la sua condotta.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.
2. Il primo motivo è infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla articolata motivazione che dà conto del pieno inserimento del ricorrente nel contesto associativo facente capo al reggente della famiglia mafiosa di Vicari Carmelo Umina, avendo svolto le mansioni di accompagnatore di questi in occasione degli incontri con altri esponenti di altre famiglie mafiose operative sul territorio (plurimi sono gli episodi individuati), consapevole del contributo fornito per la sicurezza dell'incontro (v. pg. 10 della ordinanza), della necessità di mantenere la riservatezza (v. pg. 11, ibidem), essendo percepito da parte di terzi l'importante ruolo svolto dal ricorrente (v. pg. 12, ibidem), condivisa con l'Umina la preoccupazione per la presenza di una pattuglia delle forze dell'ordine (v. pg. 13, ibidem), essendo nutrita dall'Umina la piena fiducia nei confronti del ricorrente e manifestato da questi il suo senso di appartenenza al sodalizio, mostrandosi anche a conoscenza di puntuali dinamiche criminali (v. pg. 14 nonché pag. 19, ibidem).
Secondo questo Collegio, le emergenze fattuali così individuate soddisfano puntualmente l'autorevole criterio di legittimità secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con i! tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01).
3. Il secondo motivo è genericamente proposto rispetto alle ragioni del mancato superamento della duplice presunzione cautelare, fondato sullo stabile inserimento del ricorrente all'interno della compagine associativa e l'assenza di qualsiasi elemento favorevole.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. a l e r i l e n c C a i