Criminal appeal dismissed because the petition was personally signed by the client instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the appellant, Angelo De Luca, rather than by a registered defense attorney. The appellant argued for the right to represent himself, but the court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, all petitions and new arguments in cassation proceedings must be signed by a lawyer enrolled in the special register. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the petition and new arguments are not signed by a defense attorney enrolled in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA IGNAZIO nato a CATANIA il 20/04/1954 avverso l'ordinanza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; Ritenuto che il ricorso di Angelo De Luca avverso l'ordinanza del 10 gennaio 2024 con la quale la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010);
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2024 La Presidente