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Ordinanza — n. 32933/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-deducible argument regarding omitted sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for raising a non-deducible argument concerning omitted sentencing motivation. The appellant, Giuseppe Giuliani, challenged a first-instance judgment, but the Public Prosecutor and the court noted that the issue was incompatible with a prior settlement on the penal treatment reached by the appellant himself. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on the omission of motivation regarding a penal sanction is inadmissible if the appellant had previously consented to that sanction through a settlement, rendering the argument non-deducible.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted motivation penal sanction prior settlement non-deducible argument procedural costs fine fund mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI GIUSEPPE nato a BARI il 02/03/1987 avverso la sentenza del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore n R.G. 19836/24 GIULIANI OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivo non deducibile, afferente alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11