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Ordinanza — n. 32932/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty reduction due to lack of standing under Art. 610 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32932/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the applicant lacked standing to challenge a penalty reduction granted via a settlement agreement. The appellant argued for a violation of reasoning regarding the sanction, but the court noted that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, parties who agree to a settlement waive the right to appeal the resulting penalty adjustment. Consequently, the court ruled that no judicial review is possible against such a conciliatory outcome.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: The settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p. constitutes an institution where parties agree on legal qualification and penalty, thereby precluding any appeal against the appellate court's determination of the reduced sentence.

Parole chiave

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settlement agreement penalty reduction lack of standing inadmissible appeal conciliatory procedure motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANOVA VINCENZO nato a TARANTO il 27/03/1969 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; 'P • FATTO E DIRITTO 1. Bellanova Vincenzo, per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto.

2. Il ricorrente deduce violazione carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo io stesso esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri. ex art, 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e ia congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci