Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requested a factual re-evaluation rather than manifest error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence of application of punishment upon request but failed to raise specific legal errors, instead asserting a generic need for a re-evaluation of the conduct regarding drug possession. The court ruled that such requests for factual reassessment are not permitted in this specific type of cassation proceeding, which strictly requires the demonstration of a manifest error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences of application of punishment upon request are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts or conduct without alleging a manifest error of law or fact.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINISCALCHI LUCA RAFFAELE nato a CROTONE il 02/01/2001 avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore R.G. 19793/24 SINISCALCHI OSSERVA Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta.
Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de