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Ordinanza — n. 32930/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant directly filed it, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32930/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the defendant to pay court costs and a fine. The defendant directly filed the appeal against the Court of Appeal's judgment, which violated Article 613, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that a valid appeal relationship could not be established from the outset, regardless of the generic grounds raised.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed by the public prosecutor or the civil party; direct filing by the accused renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility direct filing by accused Article 613 Code of Criminal Procedure de plano inadmissibility court costs and fine domanda di ricusazione difesa d'ufficio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
19788/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA DOMENICO nato il 13/02/1983 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; I e s (7) RGN. 19788/2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente